Si ricorda, come già indicato nelle precedenti normative nazionali e regionali, che anche a seguito dell’entrata in vigore del DPCM 22.03.2020, le attività professionali NON sono sospese (art. 1 punto a). Nell’allegato 1 al decreto si riporta, tra i codici delle attività consentite, il codice 86 – attività sanitarie. Anche l’Ordinanza di Regione Lombardia del 22.03.2020 al punto 6 reca …Per quanto concerne la funzione sanità, ai fini della presente Ordinanza, si considerano servizi essenziali e di pubblica utilità tutte le attività di erogazione del servizio sociale, socio-sanitario e sanitario regionale … omissis …Le attività dovranno essere limitate alle prestazioni indifferibili e/o urgenti, nel rispetto delle attenzioni e raccomandazioni utili per la protezione e sicurezza sia degli operatori sanitari che dei pazienti.
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